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Il referendum, in pillole

La questione è: concessioni in deroga alla norma a tempo indeterminato sì, concessioni in deroga alla norma a tempo indeterminato no.

Oil leaksdi Jessica Concas

Orbene, penso che sia arrivato il momento di esprimere la mia opinione sul Referendum del prossimo 17 aprile. Ho letto cose inquietanti e francamente stupefacenti: persone che sostengono che votare sì comprometterebbe l’economia nazionale (manco fossimo il Texas) e dall’altra parte, la penosa campagna “Trivella tua sorella”, un autogol di quelli clamorosi.

Premetto che non sarò breve e che sarò giurista più che ambientalista. Cercherò di essere più chiara possibile nell’esporre le mie opinioni, partendo dal testo di legge (quello precedente e quello successivo alla modifica), perché credo che sia bene andare a votare sapendo di cosa parliamo e capire se, ad esempio, la modifica sulla quale andremo ad esprimerci sia o no coerente con il resto della norma (se la parola coerenza vi fa paura, potete interrompere qui la lettura e grazie per l’attenzione).

Prima questione: trivelle sì o trivelle no.

È questo il quesito? No, non lo è, e se pensate che lo sia, fate un bel respiro e resettate tutto. La questione è: concessioni in deroga alla norma a tempo indeterminato sì, concessioni in deroga alla norma a tempo indeterminato no.

Converrete con me che il senso sembra cambiare. Non so voi, ma a me le deroghe alle norme a tempo indeterminato non sono mai piaciute. Il senso è: da oggi una cosa è vietata (vedremo tra poco per quali ragioni) ma a te, che sei già in ballo concedo di essere esente dal divieto. Per quanto tempo? Per un po’ (il tempo di organizzarti e adeguarti alla nuova norma, come si fa di solito), oppure per sempre.

Facciamo un esempio di quelli un po’ terrificanti: si scopre che un determinato farmaco ha effetti collaterali peggiori della malattia che cura. Ne vieto il commercio (giustamente) e poi prevedo una deroga: siccome tu, azienda farmaceutica ne hai già prodotto X milioni di scatole, ti consento di immetterle sul mercato e smaltirle diciamo per 3 o 4 mesi (concessione in deroga a tempo determinato) oppure, siccome hai investito in macchinari e ricerca per la produzione ti consento di produrla finché non dovrai buttare via i macchinari e avrai ammortizzato i costi di ricerca (concessione in deroga a tempo indeterminato). Probabilmente la reazione di tutti sarebbe (giustamente) se fa male bisogna ritirarla subito dal mercato, in culo all’azienda farmaceutica e magari anche ai lavoratori che lavorano nella produzione di quel farmaco (cazzo ci sono in gioco vite umane).

Chiarita la questione concessioni, andiamo a vedere che cosa dice l’art. 6 comma 17 D.lgs 152/2006 (la norma su cui andremo a votare).

Domanda, quanti di voi si sono presi il disturbo di andarla a leggere, di capire come è cambiata e cosa comporta, prima di pontificare? Non lo avete fatto? Facciamolo, dunque, insieme.

Testo prima della modifica (vigente fino all’altro ieri, signori eh):

Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costriere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione Europea e internazionali, sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare , di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6, e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi , nonché l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

In grassetto ho messo per comodità, rendendomi conto che non è semplice avere a che fare con le leggi, la parte che è stata modificata dalla legge di stabilità. Non ripeto tutta la prima parte che è rimasta invariata. La modifica sostituisce la parte in grassetto con la seguente frasetta:

I titoli abilitativi sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento , nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale.

Molto bene. Questa la modifica su cui andremo ad esprimerci. Ci piaceva di più prima, o ci piace di più adesso?

Partiamo dalla cosiddetta ratio della norma che vieta le attività di ricerca, sviluppo e coltivazione entro le dodici miglia marine. Perché si è ritenuto di porre un tale divieto? Lo dicono le prime parole del comma 17: «Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema».

Primo punto fermo: quelle attività entro le dodici miglia marine sono contrarie alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Allora tutti quelli che dicono che queste attività non sono contrarie alla tutela dell’ambiente, avrebbero dovuto chiedere loro stesse l’abrogazione di tutto il comma 17 (ommioddio!!!). Poiché non mi risulta che sia stato fatto, significa che siamo tutti d’accordo sul fatto che era necessario un divieto a tutela dell’ambiente. Fine della storia. Punto e a capo.

Parliamo ora delle deroghe.

Il vecchio testo diceva: ok ci sono aziende che hanno investito e che hanno già in mano autorizzazioni e concessioni (la prospettiva sensata di investimento non poteva andare oltre la durata delle concessioni, su questo potrete convenire, poiché tali concessioni hanno sempre avuto durata limitata nel tempo, seppur non breve). Per loro concediamo una deroga. Fino alla fine della concessione lavora pure, ma poi rientri nel divieto e ti togli dai piedi.

Il nuovo testo dice: ho messo un divieto (sempre a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), ma tu che hai un’autorizzazione a tempo determinato puoi continuare a violare il divieto, e ti dirò di più, non fino alla fine della concessione, il cui tempo determinato ti era noto, ma fino a quando ti verrà comodo, per sempre, fino al prosciugamento del giacimento.

Dunque: se una cosa è vietata è vietata. Già la deroga fino a scadenza della concessione (visto l’interesse in gioco), è un favore non da poco. Ora ditemi perché secondo voi è sensato concedere a qualcuno (solo perché ha già cominciato) di violare la legge per sempre. Tanto varrebbe consentire di farlo anche a quelli che non hanno ancora concessioni. Quindi o il vostro no è estremamente disinformato, oppure, per coerenza dovreste continuare a prendere il farmaco di cui si scoprono effetti dannosi alla salute superiori ai beneficio per il mal di testa.

Potrei dire molte altre cose, se volete meno tecniche, per le quali il mio sarà un si convinto (potrei parlare di investimenti sulle fonti rinnovabili, di dati del Ministero dello Sviluppo economico, dell’irrilevanza per la nostra economia dell’attività estrattiva) ma mi sarebbe più difficile argomentarla. Quindi argomento sul campo su cui sono capace a farlo: la lettura delle norme (cosa che peraltro competerebbe ad ogni cittadino, visto che a tutti piace dire che la legge non ammette ignoranza).

Quindi prima di ragionare su quanto è figo estrarre gas o petrolio, leggete la norma, scoprite che il divieto non sarà abrogato se vincono i no.

Ah ecco, se pensate che tutto ciò sia benefico per l’ambiente, signori, cominciate a raccogliere le firme per abrogare il comma 17: liberalizziamo le attività estrattive sottocosta.

Ciò detto, se hai letto le norme e le hai capite, il 17 aprile vota SI.

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