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Sul DDL Cirinnà

La settimana scorsa, rilanciando un vecchio articolo di questo blog, ho incautamente detto che il giorno dopo avrei parlato del DDL Cirinnà. Sia mia sorella di persona che altri su Facebook mi hanno fatto sapere di essere curiosi di sapere cosa avrei scritto, e mi chiedo cosa avranno pensato quando poi non ho pubblicato niente (oltretutto mi sono preso una specie di influenza, e i tempi si sono ulteriormente dilatati): magari l’attesa ormai è giunta al parossismo…

Non credo.

Temo in ogni caso di dover dare loro una delusione: la mia idea era di fare un articolo di servizio che spiegasse cosa il DDL prevede, perché ho la radicata convinzione che la maggior parte delle persone che ne parla non sappia minimamente che cosa c’è scritto nel testo: io per primo, del resto, ho avuto alcune sorprese.

L’istinto mi dice invece, assolutamente, di non entrare nella discussione sulle unioni civili, perché è un dibattito polarizzato in cui ormai imperversano soprattutto hooligan violenti (si, parlo proprio di voi, amici di entrambe le parti dalla condivisione facile e dall’insulto ancor più facile), tanto più pericolosi quanto più ignari della loro condizione, oppure pennivendoli prezzolati disposti a scrivere qualsiasi falsità: chi abbia una conoscenza elementare di come si sta al mondo sa che quando c’è una rissa per strada è sempre più sano andarsene da un’altra parte.

E quindi volevo fare un articolo di servizio.

In realtà non si può, a meno di non pubblicare il testo integrale del DDL e lasciare che ciascuno si faccia da solo la sua idea: e allora magari ogni tanto mentre racconto il testo del disegno di legge mi lascerò un pochino andare, anche per dar conto delle sorprese di cui parlavo.

Tre citazioni per lasciarsi andare

Anzi no, lo faccio subito. Con tre citazioni, contrastanti fra loro e magari provocatorie – non necessariamente le condivido integralmente – che mi sembra sarebbero un discreto punto di partenza per chi volesse ancora ragionare. Non sono i contenuti da discutere, ma il tentativo almeno di perimetrare il recinto della discussione.

La prima è una cosa che mi ha detto Steven Brust, da vecchio trotskista, quando l’ho intervistato (il grassetto è mio):

Il problema principale è che il movimento laburista americano, negli ultimi trent’anni, è stato castrato dalla burocrazia sindacale, e quindi l’opposizione si è frammentata in politiche identitarie della classe media, poiché il movimento laburista, che avrebbe dovuto essere alla testa, è stato venduto a un livello che è perfino peggiore che in Europa.

La seconda citazione, piuttosto più lunga e che scorcio qui e là per semplicità, viene da un articolo piuttosto difficile che nonostante le intenzioni non sono mai arrivato per bene a rilanciare qui sul blog ed è di un giornalista freelance che si chiama Luca Melchionna:

Il punto di questo post – a cui arrivo fra un secondo – è tutto nella frase più bella di quella canzone: “per favore, per favore, per favore, lasciami avere quello che voglio; Dio solo sa che sarebbe la prima volta.” La prima volta. Chi vuole fare sé stesso non sta capovolgendo un Ordine. Lo sta cercando per la prima volta. La reazione di empatia o di disgusto che, a seconda dei punti di vista, possiamo provare per chi osa costruire la propria identità, non ha niente a che fare con la questione. Per gli eterossessuali è difficile da capire, a meno di essere apolidi, neri, terroni, balbuzienti, grassi, insolitamente alti, patologicamente timidi, ebrei, cristiani – oops, a quanto pare qui c’è un bug.

Tra i sostenitori del movimento LGBT, tra chi ritiene che si possa essere felici solo se lo sono anche gli altri, tra chi non pone limiti preventivi alla possibilità di immaginare spazi di libertà e di rivendicarli come diritti civili – tra quelli noti insomma in questo paese feroce come “buonisti”, si sente spesso ripetere che “la teoria gender non esiste.” Il brutale sottinteso è “chi chiede la messa al bando della teoria gender è non solo un bigotto, ma anche un ignorante.” Ora, posto che effettivamente è vero che la “teoria gender” come tale non esiste, io trovo che l’argomento dei buonisti sia falso. Il bigotto usa una semplificazione infarcita di falsità, ma lo fa per dire una cosa vera, […]. Questo modo di comportarsi, dar voce a una preoccupazione reale (su cui si può dissentire, ma che reale resta) usando un’argomentazione fallace non è infrequente, in un certo senso è la firma della realtà. […] Insomma, i bigotti dovrebbero studiare di più, molto di più, ma il loro dolore, la loro confusione, la loro angoscia sono reali, e il disprezzo che ricevono in faccia è indegno della sofisticazione culturale dei buonisti. Questa messa in scena per cui negli ambienti “liberati” si finge che il dolore dei bigotti non esista – solo perché è ridicolo ed esteticamente impresentabile – è una porcata che puzza molto, ironicamente, di bisogno d’identità.

Il problema è però complicato dal fatto che i bigotti sembrano del tutto incapaci di comprendere perché il pensiero occidentale stia teorizzando la morte di Dio. […] Nel caso specifico, i cattolici sembrano non capire che la richiesta di “costruire la propria identità” non arriva da chi l’identità ce l’ha già, ma da chi se l’è vista negare. Chi rivendica per sé un’identità fluida reagisce al dolore di nascere mostro. Chi non ha provato questo dolore dovrebbe star zitto e ascoltare. Ma i bigotti questo dolore non lo vogliono sentire, non lo vogliono vedere, non lo vogliono leggere. Messi di fronte all’inevitabile, fingono spesso che le posizioni dell’interlocutore siano diverse da quelle reali […].

Questa messa in scena per cui negli ambienti bigotti si finge che il dolore dei gay non esista – solo per paura di guardarsi dentro – è una porcata indegna dell’elaborazione culturale millenaria a cui professano di appartenere.

La terza citazione… non è una citazione. È un collage di dibattiti giuridici a distanza, da cui traggo solo una frase per ciascuno rimandandovi agli articoli originali, che meritano e che per questo linko per intero). La battuta di apertura è di Luca Antonini, docente a Padova (Autodeterminazione nel sistema dei diritti costituzionali):

ogni distinzione tra desideri privati e diritti fondamentali si dissolve

La replica ideale è di Francesco Belvisi, docente a Modena (Domande intorno alla crisi dell’età dei diritti: un po’ di realismo sui diritti umani):

finché il linguaggio dei diritti è ritenuto essere potenzialmente vincente, poiché in grado di legittimare le pretese e le rafforza, conferendo loro un moral appeal, né i diritti né la loro età saranno in crisi.

Ortogonalmente a questo dibattito ne cito un altro, usando la recensione di Carlo Formenti del libro di Rodotà Il diritto di avere diritti, con la replica di Rodotà stesso. Diceva Formenti:

la persona è figura troppo esile e frammentaria per sostenere il peso dell’impresa: il diritto di avere diritti esige di trovare corpi ben più robusti in cui incarnarsi

a cui Rodotà replica:

In questa prospettiva il riferimento alla persona ha un duplice significato. Segnala l’esistenza di una vera questione antropologica, che categorie ricevute della politica e del diritto non sono neppure in grado di descrivere. Ristabilisce il raccordo tra vita e diritto…

Buona lettura.

IL DDL Cirinnà e le unioni civili

Il testo del disegno di legge è disponibile sul sito del Senato con molta altra documentazione ed è sostanzialmente diviso in due parti: la prima introduce le unioni civili – che sono sostanzialmente un matrimonio omosessuale (articoli 1-10, su questa identità tornerò poi)  e la seconda regolamenta le coppie di fatto, indifferentemente eterosessuali o omosessuali (articoli 11-22, l’articolo 23 riguarda la copertura finanziaria per tutta la legge).

Articolo 1

L’art. 1 nella sua prima parte pone, sobriamente, la finalità della legge: istituire «l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale». Dico sobriamente perché è molto poco dichiarativo; per fare un confronto la legge sull’aborto esordiva:

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.

L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite

che se si vuole era anche una formulazione che serviva a tracciare le linee del compromesso raggiunto; qui non c’è, forse perché non c’è compromesso e forse, leggendo quel che si vede in giro, anche per per una questione “mimetica” nei confronti dell’opinione pubblica alla quale non si vuole dire proprio tutto tutto (naturalmente non è che un primo articolo di questo genere ci debba essere sempre: la legge Gozzini, per esempio, esordiva aridamente con: «Dopo l’articolo 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente…»).

Articolo 2

L’articolo 2 stabilisce chi può contrarre l’unione civile (due persone dello stesso sesso), la forma (dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile di fronte a due testimoni e inserimento dell’atto nell’archivio dello stato civile) e le cause ostative, che sono simili a quelle del matrimonio: occorre essere di stato libero, non infermi di mente e non legati dagli stessi vincoli di parentela che impediscono il matrimonio, così come vale il divieto di sposare il coniuge di quello o quella che hai ammazzato o provato ad ammazzare (è l’articolo 88 del Codice Civile). L’articolo rimanda inoltre agli articoli corrispondenti del Codice per quanto riguarda la morte presunta del coniuge, gli effetti della violazione delle varie cause ostative del matrimonio e i casi di nullità.

L’articolo si chiude, curiosamente,

Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

che  mi pare piuttosto rétro, dopo anni di lotte delle donne per mantenere il proprio cognome, ma forse qui c’è qualcosa che mi sfugge (comunque, dice l’art. 143-bis del Codice Civile: «La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze»).

Articoli 3 e 4

Ok, la cosa si fa lunga, quindi abbrevio, anche perché immagino che si sarà capito: è il matrimonio, sostanzialmente. L’articolo 3 echeggia gli articoli 143 e 144 che tutti abbiamo sentito alle nozze di amici e parenti (curiosamente, c’è «l‘obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale alla coabitazione» ma manca la «collaborazione nell’interesse della famiglia» e manca qualunque forma di riscrittura dell’art. 147, cioè quello degli obblighi verso i figli; curiosamente, perché i figli successivamente compaiono, anche se di straforo, come è noto). 

Ci sono poi due commi che estendono alle unioni civili tutta una serie di normative di tipo economico riguardanti il matrimonio: il regime patrimoniale, l’obbligo degli alimenti e tutta una serie di altre norme comunque collegate ai doveri reciproci dei coniugi; l’art. 4 successivo estende poi alle unioni civili quanto previsto nelle successioni nel caso del matrimonio, soprattutto per quanto riguarda le quote di legittima.

L’articolo 3 si chiude con una previsione che chiarisce, se ci fosse dubbio, che stiamo parlando di (quasi? ci torneremo) completa equiparazione col matrimonio:

Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge nonché alle disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184.

con l’importante specifica che il Titolo II della legge 184/83 è quello che regola le adozioni di minori, che quindi restano riservate alle “famiglie” e non alle “unioni civili” (il titolo I invece riguarda l’affido: immagino che sia stato omesso per il ragionamento che questo è già possibile per una persona singola, ma non mi sembra una scelta fortunata e immagino prima o poi controversie innominabili). E questo ci porta subito al controverso…

Articolo 5

il quale asciuttamente recita:

All’articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell’altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso».

La legge 184/83 è sempre quella delle adozioni e l’articolo modificato (che fa parte del Titolo IV, casi particolari di adozione) dice:

1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7: […]
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge

Il grassetto è mio, perché immagino che parte della polemica emerga da quelle due paroline. Ora, è evidente che non ha ragione chi presenta la stepchild adoption come semplice caso che riguarda i soli figli naturali, perché è evidente che la legge dice diversamente; quindi astrattamente il caso di una doppia adozione (prima l’uno e poi l’altro per aggirare il divieto di adozione dell’articolo precedente) è possibile anche se non proprio linearissimo.

  • Se tutto l’iter si svolgesse in Italia, l’unico caso possibile è il seguente: due persone coniugate di sesso diverso adottano un bambino. Successivamente uno dei due muore (o i due divorziano) e il sopravvissuto passa a nuove nozze in una unione civile. Si tratta di ipotesi che potranno magari finire in tribunale in maniera acerba se l’altro coniuge del primo matrimonio avversa l’adozione (art. 46: «Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando»), ma le possibilità di abuso in un iter del genere in Italia sono abbastanza prossime allo zero, quindi la norma non dovrebbe essere problematica.
  • Se l’iter non si svolge in Italia, le cose ovviamente cambiano, anche se prima di porsi il problema degli abusi legati a legislazioni permissive in altri paesi (ce ne sono?) molti cattolici dovrebbero interrogarsi sulla liceità anche morale di certe pratiche di adozione internazionale spesso invece guardate con tenero favore all’interno delle comunità.

E poi c’è naturalmente l’altra possibilità, che non ha necessariamente a che fare con l’adozione: la maternità surrogata, o utero in affitto, che non è proprio proprio impossibile – anzi, più comune di quanto si pensi (ovviamente all’estero, in Italia è vietato). Ed è evidente, se si segue il dibattito, che c’è una forma di riserva mentale fra una parte dei sostenitori della legge (uno per tutti: sentivo l’altro giorno a Un giorno da pecora Vladmir Luxuria) che esattamente su questo articolo punta per legittimare a posteriori l’operazione, direttamente o attraverso lo stiracchiamento della legge attraverso l’usuale stillicidio di sentenze nei tribunali di mezza Italia – spero di non passare per l’Adinolfi di turno se mi dico serenamente convinto di questo. Per fugare il dubbio basterebbe non limitarsi a dire che la legge Cirinnà non lo prevede – che è vero e falso a un tempo – ma metterlo per iscritto in una norma apposita (risposta ovvia: «è già scritto in una norma apposita»; risposta meno ovvia del senatore Lo Giudice, del PD, secondo il Corriere:

si tratta di una materia che «riguarda al 95% coppie eterosessuali». E, a queste, i tribunali italiani ormai garantiscono quasi sempre il riconoscimento della maternità e paternità del bambino nato da madre surrogata; così come godono del pieno diritto alla stepchild adoption.

Ed è questo il diritto che Lo Giudice rivendica per le coppie omosessuali. Perciò, con la logica con la quale è stata annullata la differenza fra figli naturali e legittimi, adesso va evitata «ogni disparità di trattamento che venisse introdotta nella nuova legge», perché non solo sarebbe «palesemente incostituzionale, ma farebbe anche ricadere sui bambini una odiosa discriminazione».

e quindi la riserva mentale c’è, evidentemente).

E, naturalmente, non vedo mai Adinolfi, men che meno Casini, inveire contro quell’altro 95%, eh.

E, ancora più naturalmente, anche senza arrivare all’adozione, una qualche forma di riconoscimento giuridico del rapporto affettivo fra figlio naturale di uno dei due componenti dell’unione civile e l’altro, soprattutto i caso di convivenza, magari ci dovrebbe essere, o no? Anche senza aspettare il caso estremo che uno dei due muoia: su questo, peraltro, la legge nicchia, così come non menziona il caso, che pure mi pare frequentissimo, quando successivamente parla delle coppie di fatto.

Articoli 6 e 7

L’articolo 6 estende alle unioni civili la disciplina riguardante lo scioglimento del matrimonio, la separazione e il divorzio. Inoltre, siccome l’unione civile è strettamente riservata a persone dello stesso sesso, «La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile fra persone dello stesso sesso». Viceversa l’articolo 7 prevede che, in caso di rettificazione di sesso, quando le parti siano unite in matrimonio possano optare per trasformare il matrimonio in unione civile.

Articoli 8, 9 e 10

Gli articoli 8 e 10 sono norme, almeno apparentemente, tecniche: disposizioni transitorie e deleghe al Governo per l’adeguamento alla legge di tutto il resto della normativa, in particolare per quanto riguarda la tenuta dei registri d’anagrafe e il riconoscimento dello status di unione civile alle persone dello stesso sesso che abbiano contratto matrimonio all’estero. L’articolo 9 corregge l’articolo 86 del Codice Civile (che vieta la bigamia) aggiungendo come impedimento al matrimonio anche l’essere parte di una unione civile. Quanto siano norme solo “tecniche” si vedrà, naturalmente, al momento della scrittura delle deleghe…

La disciplina delle unioni di fatto

Il Titolo II del DDL regolamenta le convivenze, definite come «legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile» che legano persone maggiorenni, indifferentemente eterosessuali o omosessuali, non legate da altri vincoli di parentela (art. 11). Ai conviventi sono garantiti alcuni diritti:

  • gli stessi diritti dei coniugi per quanto riguarda l’ordinamento penitenziario (art. 12)
  • diritto di visita in ospedale, assistenza, accesso alle informazioni eccetera nel caso di ricovero o malattia, come pure la possibilità di designare l’altro convivente per le decisioni in materia di salute in caso di incapacità di intendere e volere – immagino si intenda soprattutto l’interruzione delle cure e lo “staccare il respiratore” – e per l’espianto di organi (art. 12)
  • la possibilità di rimanere nella casa di comune abitazione di proprietà del convivente, in caso di morte di questi, per un periodo da due fino a cinque anni (minimo tre se ci sono figli minori o disabili) – è una tutela non fortissima che suggerisce comunque di fare testamento a favore del convivente, sempre e in ogni caso, direi – e il diritto inoltre a succedere nell’affitto, qualora l’intestatario fosse il convivente (art. 13); inoltre il diritto a godere – come coppia – degli stessi diritti dei coniugi per l’assegnazione di case popolari, nel caso l’appartenenza a un nucleo familiare sia titolo di preferenza (art. 14)
  • lo stesso diritto agli alimenti previsti per il coniuge nei casi di separazione, alle stesse condizioni ma per un periodo determinato dal giudice sulla base della durata della convivenza (art. 15)
  • il diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare alla quale si collabori, come previsto per gli altri familiari (art. 16)
  • la possibilità di proporre l’istanza di interdizione o inabilitazione del convivente e di esserne nominato tutore, curatore o amministratore (art. 17)
  • il diritto a essere risarcito dei danni come il coniuge in caso di morte del convivente causata da fatto illecito di una terza persona.

Ai conviventi è inoltre data facoltà di istituire un “contratto di convivenza” sottoscritto davanti a un notaio (articoli dal 19 al 22) che disciplini i rapporti patrimoniali reciproci, fino a prevedere la comunione dei beni. Gli impedimenti al contratto di convivenza sono simili a quelli previsti per matrimonio e unioni civili – mancano i legami di parentela perché già esclusi dall’articolo 11 – e il contratto di convivenza cessa per accordo delle parti o recesso unilaterale, morte o successivo matrimonio o unione civile.

Un abbozzo di discussione

Ok, non sarebbe del tutto onesto non schierarsi, solo che non saprei bene da dove partire.

Le convivenze

Un buon modo, probabilmente, è sgombrare subito il campo dalla seconda parte della legge: sono norme da troppo tempo attese che semplificano e rendono meno difficile la vita a un buon numero di persone, e quindi non c’è molto da dire. Casomai mi verrebbe da fare qualche riflessione sullo scarto fra ciò che molti amici e parenti che convivono percepiscono in termini di insicurezza della propria posizione e ciò che invece è davvero nelle norme: per esempio ancora pochi giorni fa una familiare mi diceva di essersi sposata perché altrimenti temeva che in caso di morte il compagno non avesse diritti sui figli: cosa del tutto non vera, tanto che fra i nuovi diritti riconosciuti alle coppie di fatto dei figli non si fa menzione e nessuno lo trova problematico: semplicemente, non ce n’era bisogno. E, forse, c’è anche da dire che il matrimonio omosessuale si è mangiata una parte dell’attenzione maggiore che le coppie di fatto, che sono moltissime nel paese, avrebbero meritato: ho il dubbio che, cercando bene, si potrebbe scoprire che per semplificare la vita a queste persone si poteva magari fare qualcosa di più.

La costituzionalità

Contro la prima parte della legge, quella sulle unioni civili, una obiezione reiterata è stata quella di non essere costituzionale (cito, en passant, il fatto che alcuni di coloro che sostengono questo argomento hanno brillato per assenza in momenti, anche recenti, dei quali della Costituzione si è fatto strame). Se si prendono a riferimento i primi dodici articoli è chiaro che questa legge è pienamente costituzionale (il grassetto è mio):

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Probabilmente però chi obietta ha in mente l’art. 29:

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare

e qui probabilmente hanno ragione loro: quanto meno perché è evidente che i Costituenti in questo caso avevano in mente ben altra idea di famiglia che quella omosessuale – per la verità, non avevano in mente nemmeno le coppie di fatto, direi.

C’è un sentiero stretto di equilibrio giuridico fra il dettato di questi due articoli della Costituzione: la soluzione scelta dal DDL Cirinnà è quella di dire che ehi, qui la famiglia non c’entra nulla: stiamo regolamentando le unioni civili. Tutta un’altra cosa. Non è la famiglia: sono specifiche formazioni sociali.

Ma se sono specifiche formazioni sociali, perché le regolamentiamo esattamente con le stesse norme della famiglia? Fino alla scelta del cognome della coppia, maddai…

Circoli viziosi e opportunità sprecate

C’è qui il difetto principale di questa legge…

… prima di proseguire e criticare, dico a scanso di equivoci che io su buona parte della legge – probabilmente tutta – voterei a favore…

… difetto, dicevo, che è essere un tantino ipocrita: dice e non dice, un po’ probabilmente per permettere di votarla a un certo numero di potenziali oppositori, un po’ per non mettere in allarme l’opinione pubblica, che magari ha in mente piuttosto una qualche forma di regolamentazione delle unioni di fatto.

A me pare un peccato, perché si è persa l’occasione di una riflessione sociale condivisa su cosa sia oggi la famiglia e su quale sia il costume sociale a cui, forzatamente, la legislazione deve adeguarsi. Che questa occasione si sia persa per colpa congiunta anche degli oppositori a oltranza è più che certo, ma non essendo fra quelli il punto non mi interessa; quel che mi va di dire è che ci sono buone leggi che sono emancipative non solo in ciò che dicono, ma anche per come vengono costruite: questa non mi pare fra quelle.

E infatti, direi, la sua soluzione è molto più utile a una presa di posizione ideologica che a costruire un assetto sociale stabile per il futuro. Non lo so se in una realtà sociale liquida la via maestra per garantire i diritti sia quella di costruire istituti giuridici complessi (e duplicati) come quello delle unioni civili: forse sarebbe più fruttuosa, anche se più dispersiva, una legislazione puntuale che intervenga diritto per diritto: pensioni, figli, casa, lavoro, conciliazione lavoro e famiglia. Per tutti, ovviamente.

E manca, nel paese, una riflessione sui corpi sociali intermedi e sulle nuove formazioni sociali, che certo non sono esaurite dalle coppie gay: è questo un campo dove peraltro brilla per assenza anche la comunità cristiana, che pure tanto ha fatto per introdurre la sussidiarietà nella Costituzione, e contemporaneamente la sinistra, che pure dovrebbe essere attenta alle strategie che la gente mette in campo per sopravvivere alla precarietà.

Una legge borghese?

Per dire la cosa in altri termini, e rendermi magari definitivamente impopolare su tutti i fronti, è questa: in una società nella quale nessuno si sposa più è interessante che siano gli omosessuali a volersi sposare, no? I cattolici dovrebbero essere contenti: è comunque l’adesione a un modello di relazioni stabili, durature, rassicurante e perfino un po’ borghese: la cerimonia delle nozze in Comune, l’abito elegante, la festa con gli amici. Sentirsi come gli altri e uniformarsi: perfino il cambio di cognome (repeat). Quando i vecchi socialisti e gli anarchici volevano dissociarsi dalla famiglia tradizionale convivevano per scelta. Qui c’è una legge fatta per essere esattamente come gli altri e quindi invece di minare un certo modello di famiglia “naturale”, finisce per confermarlo e in realtà per legittimarlo ulteriormente.

Un modello borghese, già. Come si parla di medicina del desiderio, qui è un po’ una ingegneria sociale del desiderio. Il desiderio di quel fascino discreto.

Non sono sicuro che sia il modello del futuro, però.

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2 pensieri riguardo “Sul DDL Cirinnà

  • Domenico Licheri

    Grazie Roberto,
    Questa è Informazione, e con la giusta dose di ben segnalata e ben distinguibile opinione.
    Ed è anche informazione coraggiosa: non è facile con un argomento che è come una di quelle nuvole nere che sta solo cercando un parafulmine per «scaricare»: per questo, di nuovo, grazie.
    Chiudi dicendo che non sei sicuro che sia il modello del futuro…
    Per quello che può valere, sono certo che non lo sia.
    A volerle bene si potrebbe dire che probabilmente il ddl è il meglio che si possa fare in questo momento storico, che rappresenta il massimo del rischio politico che si possa materialmente prendere adesso, e così via… Si potrebbe dire che è molto meglio di niente, molto meglio del vuoto che va a riempire.
    Ma il fatto ingombrante e imbarazzante è che si tratta di una mezza misura.
    In sostanza mi pare che il ddl dica «facciamo che anche persone dello stesso sesso si possano sposare, ma non chiamiamolo matrimonio perché non siamo pronti (o non siamo abbastanza tutti d’accordo)».
    Forse questa legge raggiungerà qualche fine pratico, ma, il suo errore di base è quello di chiamare il matrimonio fra due persone dello stesso sesso come «unione» e la famiglia che ne risulta come «formazione sociale».
    È il massimo della discriminazione: li si vuole eguali, ma uno si chiamerà matrimonio e l’altro unione civile. Ora, per dirla con Giobbe Covatta «perché lui cane e io porco?», oppure, alla sarda, «itta seu su fillu burdu?».
    Per eliminare la discriminazione basterebbe (come, by the way, si è fatto in Inghilterra) correggere la legge sul matrimonio e definirlo come unione fra due persone invece che come l’unione fra un uomo e una donna.
    Le unioni civili, sostanzialmente identiche al matrimonio salvo che nel nome, esistevano (e continuano ad esistere) in Inghilterra, ma da quando a due persone è consentito di sposarsi, le unioni civili fra persone dello stesso sesso sono praticamente scomparse e le coppie omosessuali, numeri alla mano, hanno mostrato di preferire di gran lunga il matrimonio,
    QED.
    A parte i numerosi e meritevoli scopi pratici (che vengono perseguiti e forse verranno pure in parte raggiunti dal ddl) il risultato che si otterrebbe col concedere, come prima o poi si dovrà fare, pari dignità a tutte le unioni si può illustrare con la seguente scenetta «condominiale»:
    Il signor A ha una figlia omosessuale la quale convive con la sua partner.
    Gli capita di incontrare una vicina di casa che non vedeva da tempo, la quale chiede notizie della figlia. Il signor A risponde con imbarazzo: «eh, sa, è andata a vivere a Bologna con quella sua amica…».
    Immaginiamo invece, senza, o con meno imbarazzo : «Ah, sta bene, si è sposata tre mesi fa, e adesso vive a Bologna».
    È nella natura delle cose che a questo si dovrà arrivare, e quando ci si arriverà ci chiederemo come mai ci abbiamo messo tanto.
    Vedremo allora che tanti sono più contenti (fra gli altri i familiari stretti di chi è omosessuale, persone che soffrono a causa della discriminazione ma delle quali non sento mai parlare) e nessuno ne ha derivato un danno (non mi è chiaro infatti chi dal punto di vista pratico verrebbe colpito dal fatto di chiamare le unioni non più unioni ma bensì matrimoni).
    Sarebbe rivoluzionario? Quando ero bambino il matrimonio era indissolubile. E l’adulterio era, per le mogli, un reato.
    Abbiamo in anni recenti apportato varie correzioni all’istituto del matrimonio.
    A pensarci oggi si direbbe che eravamo dei barbari, e se il matrimonio esiste davvero dalla notte dei tempi c’è da chiedersi come abbiamo potuto metterci sino quasi al duemila prima di fare quelle correzioni…

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